Aspetti generali
Glossario
Il negozio giuridico mediante il quale il fornitore trasferisce i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione si applica la legge 52/91 nel caso di crediti di impresa, e gli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile nel caso di altri crediti.
I crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal fornitore nell’esercizio dell’impresa e quindi le somme che il fornitore ha diritto di ricevere dal debitore in pagamento di beni e servizi.
Commissioni, premi e ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il fornitore e il factor per le prestazioni rese da quest’ultimo nello svolgimento del contratto di factoring.
Indica quanto dovuto dal factor a fronte dei crediti cedutigli dal fornitore e corrisponde al valore nominale dei crediti stessi al netto delle competenze dovute al factor, ovvero al diverso importo che risultasse diversamente dovuto dal debitore (in ragione di somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni e deduzioni).
La persona fisica o giuridica tenuta a effettuare al fornitore il pagamento di uno o più crediti.
Indica la società di factoring con la quale il fornitore sottoscrive un contratto di cessione del credito. Indica inoltre il factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui il factor si avvale o si avvarrà nell’espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.
L’impresa cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring.
Remunerazione periodica dovuta dal fornitore o dal debitore ceduto al factor in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata al factor, o della concessione da parte di quest’ultimo di una dilazione per il pagamento del debito.
Comunicazione al debitore della intervenuta cessione del credito, in forza della quale il debitore è tenuto a effettuare i pagamenti esclusivamente a favore del factor.
Ammontare dei crediti ceduti e non incassati a una certa data.
Pagamento operato dal factor al fornitore per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del fornitore e a discrezione del factor prima della data di scadenza o d’incasso dei crediti ceduti.
Pagamento operato dal factor al fornitore del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell’effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti (maturity), o, in caso di assunzione del rischio d’insolvenza del debitore, alla data pattuita con il fornitore medesimo.
Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.
Comunicazione ricevuta da parte del debitore ceduto che conferma la regolarità del credito, la sua esigibilità e che il pagamento verrà effettuato alla società di factoring.
Assunzione da parte del factor del rischio di insolvenza del debitore ceduto previa determinazione del limite massimo (plafond) dell’importo dei crediti per i quali il factor intende assumersi tale rischio.
Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Ammontare complessivo dei crediti ceduti in un arco temporale definito (mensile o annuale).
Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi passivi.